Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Congedo Parentale (aggiornamento 2011)

Unknown | 11:59 | 0 commenti


MODIFICHE DISCIPLINA CONGEDO PARENTALE APPORTATE DA DECRETO LEGISLATIVO N119/2011
Tra le modifiche, previste dall’art.23 della legge n.183/2010(Collegato Lavoro ) ed    attuate    dal decreto legislativo  n.119  del 18.07.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27.7.2011  ed in vigore dall’11.08.2011,  si   segnalano in questa sede  quelle  che    l’art. .3  di detto  provvedimento ha apportato alla disciplina del congedo parentale  di cui all’ art.33 del dec.legislativo n.151/01,il cui testo ora   è  il seguente :
“ 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata , la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.”;
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
Il confronto  tra il  testo precedente e quello vigente evidenzia che risulta intervenuta :
a) la sostituzione dell’intero  testo del comma 1;
b) la soppressione del primo periodo nel comma 4.
Prima di soffermarsi  sulle varazioni   apportate dal dec.legvo n.119/2011 al congedo parentale , appare confacene  di  richiamare   la disciplina  di tale   istituto  contenuta nell’art.32 del dec.legvo n.151/01 ,che  ha   apportato  sostanziali innovazioni  rispetto a  quella che si chiamava astensione facoltativa ,riportandosi    alle istruzioni fornite in  materia   dall’ inps  , che di seguito si espongono .
Il congedo parentale e la relativa indennita’ sono subordinati    alla vivenza del bambino e alla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa.
A CHI SPETTA
  • Ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro,genitori naturali (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 (fino al giorno compreso dell’ottavo compleanno) anni di vita del bambino circ. 109/2000. L’indennità spetta in qualità di lavoratori dipendenti anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo oppure nello stesso anno se lavorate prima dell’inizio del congedo stesso.
  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l’astensione obbligatoria dopo il parto -circ. 109/2000 punto 1.3;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi circ. 109/2000 punto 1.3. In questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi.
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; circ. 109/2000
  • In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).
  • Ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) con le stesse modalità dei genitori naturali, fino al compimento della maggiore età del minore.-circ. 16/2008
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente.
N.B.: In caso di fruizione frazionata dell’astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2 e msg n. 28379 del 25.10.2006. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006.
PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE
Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di parto gemellare o plurigemellare e anche in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale,per ogni nato e per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento.circ. 8/2003 punto 8 – msg. 569/2001.
.NON SPETTA
  • Ai genitori disoccupati o sospesi;
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio;
  • da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione .
REQUISITI
I requisiti per avere diritto all’indennità per congedo parentale sono:
  • Sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione;
  • Vivenza del bambino;
  • Effettiva astensione dal lavoro;
Per la fruizione del congedo parentale da parte dei lavoratori e delle lavoratrici agricole a tempo determinato, è opportuno fare una distinzione tra il congedo richiesto entro il primo anno di vita e il congedo richiesto negli anni successivi (msg 13363 del 05.05.2006 ):
  • nel 1° anno di vita del bambino è sufficiente l’esistenza del requisito costitutivo del rapporto di lavoro nell’anno precedente l’evento indennizzabile , anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo (oltre cioè l’anno di validità degli elenchi nominativi);
  • negli anni successivi al primo e sino al 3° condizione per l’indennizzabilità del congedo parentale è che sussista lo status di lavoratore (iscrizione per le 51 giornate nell’anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell’inizio del congedo stesso).
IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ
QUANTO E QUANDO circ. 109/2000
Decorrenza
L’ indennità decorre dal giorno richiesto se la domanda all’INPS è stata presentata prima dell’inizio del congedo o il giorno stesso. In caso contrario sono indennizzabili i periodi successivi alla data della domanda. La domanda al datore di lavoro va presentata almeno 15 giorni prima D.lgs/2001
Particolarità
Spetta al padre lavoratore dipendente:
  • anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre;
  • e anche se la madre non lavora.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori -madre autonoma e padre dipendente- il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).
Madre e padre possono fruire del congedo anche contemporaneamente;
Il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre usufruisce dell’indennità all’80% dopo il parto.

Per ottenere l’indennità è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale intraprenda una nuova attività lavorativadipendente, parasubordinata o autonoma, non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale.
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo indennizzabile, il lavoratore perde il diritto all’indennità e al relativo accredito della contribuzione figurativa;
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo parentale non indennizzabile per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge, il lavoratore perde il diritto all’accredito della contribuzione figurativa .
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso gli altri datori di lavoro (circ. 62 del 29.04.2010).
Misura circ. 109/2000 punto 1.4
Per le madri e padri lavoratori dipendenti l’indennità è pari al 30% della retribuzione (del genitore che ne fa richiesta) percepita nel mese o periodo lavorato precedente l’inizio del congedo parentale.

- Se genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi (180 giorni);
  • dal 4° all’8° anno di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore all’importo annuo del trattamento minimo di pensione   nell’assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5
per l’anno 2010 il valore provvisorio è pari a Euro 14.981,52. (Circ. 37/2010, lett. B punto 3), per l’anno 2011 il valore provvisorio è pari ad euro 15.191,476 8(=6.076,59x 2,5)-circ.inps n.69/2011.
  • Se invece tale reddito supera l’importo annuo del trattamento minimo di pensione nell’assicurazione generale obbligatoria, moltiplicato per 2,5, si ha diritto al periodo di congedo parentale, ma non all’indennità.
- Se genitori adottivi o affidatari ( circ. 16/2008 ),possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione del mese precedente la richiesta:
  • fino ai 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;circ. 109/2000
  • dai 4 e fino agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore ; se richiesta per periodi di congedo eccedenti i sei mesi è subordinata alle condizioni reddituali. Se richiesta dopo i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , qualsiasi periodo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni reddituali (se il reddito individuale è superiore ai limiti stabiliti – importo annuo del trattamento minimo di pensione nell’assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5 -, il richiedente ha diritto al congedo ma non all’indennità).circ. 109/2000 punto 1.4 lett B punto 2
REDDITO
Il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile all’IRPEF, con l’esclusione della prestazione di cui trattasi,e con l’ulteriore esclusione:
  • 1) del reddito della casa d’abitazione
  • 2) dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • 3) dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
Come per l’integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie INPS chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione.circ. 109/2000 punto 1.4 lett. B punto 2.
CONGEDO PARENTALE FRAZIONABILITÀ
Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.
Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale.
Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi). – Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006 -.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità, nel caso di fruizione frazionata è quella del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività. (Circ. 8/2003 punto 11).
Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo parentale.
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
LE PARTICOLARITÀ
  • Congedo parentale e Part Time Verticale
    Il diritto a fruire del congedo parentale non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali (circ. 87/1999 -   circ. 41 del 2006 punto 6.2)
  • Congedo parentale e congedo straordinario
    Il congedo parentale e il congedo straordinario per lo stesso figlio e nello stesso periodo da parte dell’altro genitore è incumulabile circ. 64/2001 punto 7
  • Congedo parentale e permessi retribuiti L. 104/92
Durante la fruizione da parte di un genitore della normale astensione facoltativa ,  l’altro genitore può fruire dei permessi retribuiti L. 104/92 – circ. 133/2000 punto 2.2.3 -
  • Malattia insorta durante il Congedo Parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato (circ. 136/2003, punto7 e Circ. 8/2003, punto 5).
  • Malattia insorta dopo il congedo di maternità o parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e Circ. 8/2003, punto 5).
  • Congedo parentale e/o di maternità e riposi orari per allattamento
La madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento durante il congedo parentale;
La madre ha diritto ai riposi per allattamento durante il congedo parentale del padre;
Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino , nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006
Il padre può utilizzare le ore aggiuntive, in caso di parto plurimo, anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.
  • Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale intraprenda una nuova attività lavorativadipendente, parasubordinata o autonoma, non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale.
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo indennizzabile, il lavoratore perde il diritto all’indennità e al relativo accredito della contribuzione figurativa;
  • se la nuova attività lavorativa è svolta durante un periodo di congedo parentale non indennizzabile per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge, il lavoratore perde il diritto all’accredito della contribuzione figurativa .
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso gli altri datori di lavoro (circ. 62 del 29.04.2010).
LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE
Domanda
Deve essere presentata, prima dell’inizio dell’astensione -anche se lo stesso giorno (msg. 15195 del 25/05/2006), alla sede Inps di residenza utilizzando il nuovo mod. AST. FAC SR23 predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda e al datore di lavoro.

Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.(art.32 comma 3 dec.legvo n.151/01)
Domanda di congedo parentale e parto plurimo
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli o non dovrà presentare separate domande sul mod. AST. FAC.

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Premesso quanto sopra ,si sottolineano le seguenti modifiche apportate al congedo parentale dal decreto legislativo  n.119  del 18.07.2011,in voigore dall’11.08.2011:
a) entro gli otto anni di vita di ogni bambino,   riconosciuto in condizione di gravità  a normadell’art.4 della legge n.104/92,la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore  può prolungare ,in maniera continuativa o frazionata ,il congedo parentale sino ad un periodo massimo di tre anni ,comprensivo dei periodi di cui all’art.32 del dec.legislativo n.151/01 Pertanto se ,ad   esempio  i genitori  hanno    usufruito   per l’art.32  di 10 mesi di congedo parentale ,potranno essere utilizzati  ,entro gli otto anni del bambino,    ulteriori  26 mesi     da parte di uno soltanto dei genitori ovvero   da parte di entrambi alternativamente ;
b)in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1 dell’art.33,si applica l’art.41 comma 1,seconfo cui:”Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita’ e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito”
c)Il prolungamento del congedo parentale sino 36 mesi complessivi     ,poichè  decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32 ,presuppone che  quest’ultimo risulta gia usufruito ;
d ) tanto il congedo parentale previsto dall’art.32 ,quanto il prolungamento dello stesso sino a 36 mesi  ,spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
e) il prolungamento del congedo parentale di cui alla lettera a) risulta  escluso   se e quando  il minore interessato sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati ;
f)invece, non interviene  l’esclusione di cui alla lettera b), se e quando il bambino   sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e dai sanitari  venga richiesta  la presenza del genitore.
Per  il frazionamento e  il trattamento   relativi al  periodo di  prolungamento del congedo parentale sino  a complessivi    tre anni,,compresi i mesi  stabiliti dall’art.32,si ritiene che trovano applicazione le disposizioni generali   relative ai    mesi  del  congedo  in questione  spettanti a norma del   più volte citato art.32   ,  a cui si rinvia ,   così  come   sono riportate    sopra    nella presente trattazione  ,pur  restando in attesa di specifiche e definitive indicazioni degli organi istituzionali competenti.

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