Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Contratto di Solidarietà

Unknown | 12:53 | 0 commenti


Il contratto di solidarietà non prevede una procedura particolare, si lega all’apertura di Mobilità o consultazione per CIGS. Si tratta di contratto aziendale sottoscritto con l’accordo RSU e OOSS. L’esubero del personale deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
Le cause del manifestarsi dell’eccedenza sono individuate anche in relazione agli indicatori economico – finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo.
Il contratto di solidarietà è un vero e proprio ammortizzatore sociale, un'alternativa al licenziamento e comporta una riduzione dell' orario di lavoro e della relativa retribuzione.
Lavorare meno per lavorare tutti è in ipotesi teorizzata già da John Maynard Keynes degli anni '30 ma introdotta nel nostro ordinamento nel 1984 con il DL 726, convertito poi in L. 863.
Tale legge prevede la possibilità per le aziende, rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.
Possono beneficiarne tutti i dipendenti delle aziende prima menzionate con esclusione però degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro e dei dirigenti.
Questo tipo di contratto può avere due finalità diverse e quindi due forme.
Possiamo avere un contratto di solidarietà difensivo che comporta la riduzione dell'orario di lavoro con la finalità di evitare il licenziamento ma possiamo anche avere un contratto di solidarietà espansivo che comporta sempre la riduzione dell'orario di lavoro ma con la finalità di favorire nuove assunzioni.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliero, settimanale, mensile (no annuale). Si parla di trasformazione temporanea del contratto di lavoro da full time a part time (è ammesso anche il verticale).
Il contratto di solidarietà può coinvolgere tutti gli esuberi o solo parte di essi, purché ci sia una logica di reparto o lavorazione. I contratti di p/time verticale dovranno prevedere una retribuzione mensile invariata riproporzionata alle ore lavorate.
Come è determinata la percentuale di riduzione oraria ?
Si calcolano le ore che avrebbero sviluppato i lavoratori dichiarati in esubero e tali ore saranno le ore richieste come riduzione dell’orario settimanale collettivo.
Esempio: esuberi 80 a 40 ore settimanali 3200 ore settimanali
Addetti 290 x 40 ore =11.600
Con contratto di solidarietà 11.600 – 3200 = 8400 : 290= 29 ore a lavoratore pari a contratti di lavoro P.T. del 72.5%.
Non è ammesso un contratto di solidarietà che colpisca un n° pari o inferiore dell’organico rispetto gli esuberi, intendendo per organico i reparti interessati alla riduzione.
La riduzione di orario non può essere superiore al 50% dell’orario normalmente effettuato, cioè avere un esubero pari alla metà della forza lavoro (si parla di dividere per reparti)
Una volta dichiarata la percentuale di riduzione orario qualsiasi variazione fatta (meno riduzione) dovrà essere comunicata anche al ministero.
Se previsto nell’accordo sindacale è possibile avere una minore riduzione (temporanea) dell’orario di lavoro(settimana totalmente chiusa), deve seguire la comunicazione al Ministero del lavoro.
La maggiore riduzione dell’orario prevede una nuova sottoscrizione di CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ.
Durata
Minimo 12 mesi max 24 prorogabili previa procedura (ridurre gli esuberi di almeno il 50%) di altri max 24.
Un altro contratto di solidarietà può essere richiesto trascorsi 12 mesi.
Elenco nominativo dei lavoratori
Nell’accordo dovrà essere allegato l’elenco nominato dei lavoratori interessati alla riduzione. La sostituzione dei nominativi è possibile se previsto nell’accordo. Si deve mandare la comunicazione ai lavoratori circa l’orario da effettuare.
I lavoratori non devono sottoscrive per accettazione il contratto, si intende stipulato il contratto con l’assunzione delle firme di Azienda RSU e OOSS.
Anche i lavoratori non tesserati sono coinvolti nell’accordo.
Aspetti favorevoli del contratto di solidarietà rispetto alla Cassa Integrazione
1. NON E’ PREVISTA UNA % DI PERSONALE DA RICOLLOCARE (il 50% minimo di ricollocazioni è per le aziende che hanno superato i 36 mesi di CIGS nel quinquennio)
2. LA CIGO è COMPATIBILE CON I CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
3. LA CIGS è COMPATIBILE CON I CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ SOLO SE INTERESSA LAVORATORI DI REPARTI NON INTERESSATI DALLA SOLIDARIETA’.
4. L’azienda ha uno sgravio contributivo del 25% (CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ con riduzione inferiore del 20% l’orario di lavoro) del 35% (riduzione superiore del 30%).
Qual è l'integrazione salariale
- Per gli anni 2009-2010 è pari all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Fino al 2008 era del 60%
- Non è soggetta all’applicazione dei massimali previsti dalla Cassa integrazione
- Non comprende gli aumenti da accordi aziendali nei 6 mesi antecedenti il contratto di solidarietà; comprende invece gli eventuali aumenti aziendali successivi alla stipulazione del contratto di solidarietà
- TFR: la quota parte non maturata, riferita alle ore non  lavorate, è interamente a carico INPS.
- Malattia: la malattia verrà pagata al 100% per le ore che il lavoratore avrebbe lavorato e al 80% per le ore perse di riduzione
- Ferie e permessi si maturano per intero, la retribuzione è integrata all’80% per la parte non lavorata.
- I contributi a carico del lavoratore sono pari al 5,84% quindi in realtà l’integrazione è superiore al 80%
PAGAMENTO
Il trattamento è generalmente anticipato dall’azienda. E’ previsto a richiesta il pagamento diretto analogamente a quanto previsto dalla contratto di solidarietà.

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