Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Contributi Previdenziali

Unknown | 12:39 | 0 commenti


Per consultare le tabelle relative alle aliquote dei contributi azienda e dipendenti vai suhttp://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b4765%3b4766%3b&;lastMenu=4766&iMenu=1&iNodo=4766
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga: il datore di lavoro preleva una somma dalla retribuzione per poi versarla all'Inps.
Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti iscritti nel regime generale dell'Inps è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale retribuzione corrisposta ai lavoratori e, per le altre, a retribuzioni convenzionali. Il contributo è per definizione "obbligatorio", in quanto dovuto per legge indipendentemente da eventuali accordi tra le parti. I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte è a carico dell'azienda e una parte è a carico del lavoratore.
L'Inps è tenuto a riscuotere i contributi dovuti per i seguenti tipi di assicurazioni:
* IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) contributi validi per la pensione;
* DS (Disoccupazione);
* CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
* CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
* Mobilità;
* Malattia e Maternità.

QUANTO SI PAGA
I contributi si calcolano percentualmente sulla retribuzione lorda del lavoratore.
La misura dei contributi è determinata dalla natura dell'attività esercitata dall'azienda, dalla posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile.
Ai fini del calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta.
L'aliquota a complessiva per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari al 39%, di cui circa il 9,5% è a carico del lavoratore.
Esclusioni dalla retribuzione imponibile
Sono esclusi dalla retribuzione imponibile:
* le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
* le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori;
* i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
* le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
* le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni della cosiddetta "previdenza e assistenza complementare" e quelle erogate dalle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
* i proventi derivanti da polizze assicurative;
* i compensi erogati per conto terzi;
* le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello;
* i trattamenti di famiglia;
* gli accantonamenti alle Casse edili;
* i contributi e le somme a carico del datore di lavoro a finanziamento delle cosiddette "forme pensionistiche complementari";
* le polizze assicurative inerenti rischi professionali;
* le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali per un importo non superiore nell'anno a € 258,23;
* il vitto e le indennità sostitutive fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29 corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ris torazione;
* le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
* l'utilizzo delle opere e dei servizi che il datore di lavoro mette a disposizione della generalità dei dipendenti e dei familiari, per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria;
* le somme erogate per borse di studio, asili nido e colonie climatiche a favore dei familiari dei dipendenti;
* l'assegnazione di azioni ai dipendenti, entro determinati limiti;
* le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) nella misura del 25% dell'ammontare;
* i fringe benefits in genere, entro il tetto di € 258,23. Se il valore è superiore, concorre interamente alla formazione della retribuzione imponibile;
* nelle trasferte fuori dal comune sede di lavoro, le indennità fino a:
o € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
o € 30,99 al giorno, elevate a € 51,65 per le trasferte all'estero in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente;
o € 15,49 al giorno, elevate a € 25,82 per le trasferte all'estero in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente;
o i rimborsi a piè di lista, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, sempre in occasione di trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49 elevate a € 25,82 per le trasferte all'estero.
* nelle trasferte nel comune sede di lavoro, i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (ricevuta del taxi, biglietti);
* le indennità e le maggiorazioni spettanti ai trasfertisti in funzione delle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, le indennità percepite dai messi notificatori sono esenti al 50%;
* le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti nella misura del 50%, per un importo complessivo annuo non superiore a € 1.549,37 per il territorio nazionale e di € 4.648,11 per l'estero.
In particolare
Le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, gli interessi su crediti di lavoro dipendente e la rivalutazione monetaria sono sempre esclusi dalla base imponibile contributiva.
Minimale imponibile
La retribuzione imponibile non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, se più favorevoli, e in ogni caso alla misura giornaliera annualmente fissata dalla legge a seconda delle varie attività svolte e alle categorie dei lavoratori.
La legge stabilisce, in aggiunta, che i contributi vanno versati su una retribuzione imponibile minima settimanale - indicizzata annualmente - che per il 2009 è pari a € 183,10.
Qualora i contributi vengano versati su un importo inferiore al minimale fissato per legge, al lavoratore viene accreditato un periodo di contribuzione proporzionalmente ridotto.
Massimale imponibile
La legge ha stabilito il tetto di retribuzione, oltre il quale non si versano i contributi. Tale limite, che per il 2009 è pari a € 91.507,00, si applica, però, soltanto a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e sono privi di precedente copertura assicurativa e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Il tetto è adeguato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo, calcolati dall'Istat.
DATI AZIENDALI
Il datore di lavoro tenuto al versamento dei contributi deve presentare la denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati servendosi del modello DM/10 entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione. Entro la stessa data vanno pagati i contributi tramite il modello F24.
LA MENSILIZZAZIONE
Le aziende devono trasmettere all'Inps  - in via telematica  - i dati retributivi e le informazioni necessarie al calcolo dei contributi, all'aggiornamento delle posizioni assicurative individuali e al pagamento delle prestazioni.
La trasmissione dei flussi informativi, attraverso il modello di denuncia telematica Emens, deve essere effettuata  - direttamente o tramite gli intermediari (Caf, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria ecc.)  - da tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, cioè all'indicazione dei dati previdenziali e assistenziali, del modello 770 semplificato, dai committenti con l'obbligo di compilazione annuale del modello GLA e dagli associati in partecipazione.
Sono tenuti all'invio mensile anche i soggetti non sostituti d'imposta come ambasciate, organismi internazionali e aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Sono esclusi, invece, i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Obiettivi della mensilizzazione:
* aggiornamento e rilascio in tempo reale dell'estratto contributivo dei lavoratori;
* realizzazione di un'anagrafe dei lavoratori dipendenti;
* tempestività nel pagamento delle prestazioni.
LAVORO ACCESSORIO
Per lavoro accessorio si intende un'attività che non dà luogo a compensi superiori a 5.000 euro complessivi, con riferimento allo stesso committente
Il lavoro accessorio può essere utilizzato anche dall'impresa familiare per un importo complessivo non superiore, nell'anno fiscale, a 10.000 euro.
L'attività deve essere svolta nei seguenti ambiti:
* piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza a bambini, anziani, ammalati e portatori di handicap;
* insegnamento privato supplementare;
* piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
* realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritatevoli;
* collaborazione con enti pubblici e di volontariato per lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà.
Possono svolgere tale lavoro i soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro, o che stanno per esserne esclusi, ed in particolare:
* disoccupati da oltre un anno;
* casalinghe, studenti e pensionati;
* disabili e soggetti in comunità di recupero;
* lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno, entro 6 mesi dalla perdita del lavoro.
La retribuzione avviene attraverso l'acquisto di buoni, acquistabili presso le rivendite autorizzate, il cui valore è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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