Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Libro unico

Unknown | 13:08 | 0 commenti


CHE COS'E' IL LIBRO UNICO
Dal 1 gennaio 2009 è stato istituito il Libro Unico del Lavoro, uno strumento utilizzato per documentare:
* nei confronti del lavoratore, la gestione del rapporto di lavoro
* nei confronti degli organi di vigilanza, la situazione occupazionale dell’ azienda
* la regolarità e la correttezza con cui l’azienda gestisce i vari rapporti di lavoro in relazione alla gestione contrattuale, agli adempimenti previdenziali e assistenziali, agli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, alla disciplina in materia di orario massimo di lavoro, di riposi, di ferie e di assenze.
Ogni datore di lavoro avrà un solo Libro Unico, indipendentemente dal numero di posizioni assicurative. Sarà gestito a sezioni (paga e presenze), ma la numerazione deve rispettare la sequenzialità e quindi deve essere di fatto unica.
In pratica il Libro Unico del Lavoro non sarà altro che una busta paga contenente sia i dati della retribuzione che delle presenze nello stesso foglio. Tuttavia i dati delle retribuzioni e delle presenze potranno anche essere contenute in due fogli separati. Saranno quindi abrogati il registro presenze e il libro matricola. Il datore di lavoro potrà continuare a consegnare il tradizionale prospetto paga oppure consegnare al lavoratore copia del Libro Unico del Lavoro comprensivo quindi delle presenze.
Nel Libro Unico del Lavoro devono essere registrati i dati relativi a:
1) tutti i lavoratori subordinati qualunque sia la qualifica attribuita (operai, impiegati, dirigenti, quadri, apprendisti, a termine, a tempo parziale, a chiamata, ecc.) anche se impiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori somministrati. Questi ultimi saranno indicati sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda utilizzatrice con i soli dati anagrafici;
2) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto;
3) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 gg. (c.d. mini co.co.co.);
4) associati in partecipazione con rapporto di solo lavoro o con apporto misto cioè di lavoro e capitale.
Nel Libro Unico del Lavoro non devono essere annotati titolari, soci (delle società di ogni tipo) e coadiuvanti (di imprese artigiane e non), collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari, soci lavoratori, tirocinanti e stagisti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori domestici;
La compilazione del Libro Unico del Lavoro deve avvenire per ciascun mese entro il giorno 16 del mese successivo.
Il Libro Unico del Lavoro può essere conservato, per un periodo massimo di 5 anni, presso la sede legale del datore di lavoro o in alternativa preso gli studi di consulenza del lavoro.
FONTI LEGISLATIVE
MINISTERO DEL LAVORO
DECRETO 9 luglio 2008
Modalità  di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalità  e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;
Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;
Decreta:
Art. 1.
Modalità  di tenuta
1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità , in ogni momento, anche la inalterabilità  e la integrità  dei dati, nonché la sequenzialità  cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.
3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.
Art. 2.
Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati
1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già  comunicati ai sensi della precedente lettera b).
Art. 3.
Luogo di tenuta e modalità  di esibizione
1. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In caso di attività  mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità  dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonchè i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
Art. 4.
Elenchi riepilogativi mensili
1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.
2. Il personale ispettivo ha facoltà  di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità  di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 5.
Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori
1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività  aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.
Art. 6.
Obbligo di conservazione
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7.
Regime transitorio e disposizioni finali
1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.
3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 91

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