Shadowbox Effect
.
                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Malattia e visite di controllo

Unknown | 12:02 | 0 commenti


Malattia e visite di controllo
Quando un dipendente privato o statale usufruisce dei giorni di malattia deve, per legge, rispettare delle fascie orarie di reperibilità in cui essere a disposizione per eventuali controlli del medico fiscale.
Ecco tutti i dettagli:

Orari reperibilità malattia dipendenti privati
Tutti i dipendenti di aziende private devono rispettare un orario di reperibilità che prevede 2 ore la mattina, dalle 10 alle 12, e 2 ore il pomeriggio, dalle 17 alle 19.

C’è da sottolineare che per quanto riguarda il dipendente privato la copertura Inps scatta dal quarto giorno (i primi 3 sono a carico del datore di lavoro) e che comunque, al di la della durata della malattia, bisogna sempre presentare regolare certificato medico.
Orari reperibilità malattia dipendenti pubblici e insegnanti
Gli insegnanti, come i dipendenti pubblici in genere, sono soggetti ad un orario di reperibilità per malattia più severo che prevede ben 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Chi è escluso dal rispetto delle fascie orarie?
Leggendo il D.M. n.206 del 18/12/09 risulta che sono esentati dal rispetto delle fascie orarie di reperibilità: coloro che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita, chi subisce degli infortuni sul lavoro, chi contrae malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio, chi ha stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta e tutti i dipendenti nei confronti dei quali e’ stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Se il medico dell' AUSL non trova il lavoratore nel domicilio indicato durante l'orario di reperibilità, resta a carico del lavoratore un'assenza ingiustificata a meno che non abbia giusto motivo. Resta al lavoratore l'onere della prova, che può esentarlo da un'assenza ingiustificata, per le motivazioni tipizzate nei contratti nazionali: cause di forza maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso (Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 26.1.1988: prevede la possibilità del lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale). Se il lavoratore non si presenta il giorno successivo, scatta di nuovo un'assenza ingiustificata.
Se a seguito della visita il medico dell'AUSL considera il periodo di malattia ingiustificato e il lavoratore idoneo a riprendere l'attività lavorativa, questi può ridurre i giorni di malattia o ordinare la ripresa dell'attività.
Tuttavia, se il certificato è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista, è corredato da relativa documentazione clinica, questo ha un valore maggiore del parere di un medico generico durante una visita fiscale, che può essere fatto valere in sede di contenzioso. L'interessato può citare il medico fiscale e l'istituto di appartenenza (INAIL o AUSL) per i danni derivanti dall'ordine di riprendere l'attività durante un periodo di reale malattia.

La visita fiscale non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una verifica di merito. All'ordine di ripresentarsi al lavoro, se lo ritiene indebito e di essere effettivamente malato, il lavoratore può opporre un nuovo certificato medico che dà inizio a un altro periodo di malattia.
Ad un'assenza ingiustificata segue la trattenuta di un giorno di retribuzione in busta paga e il rifiuto dell'INPS di corrispondere al datore l'indennità di malattia. Solitamente, alla prima assenza ingiustificata c'è la trattenuta di un giorno o fino a 10 giorni di malattia. Nel caso di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiori a 3 nell'arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni è previsto il licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo).
I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.
Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali.
Una volta ricevuto la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità in quanto "già controllato". Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione, anche se è bene specificare che su questo punto la giurisprudenza vigente in alcuni casi avalla la visita "reiterata" nei casi di malattia lunga.

di seguito una tabella riepilogativa dei costi sotenuti da un'azienda per l'incarico di visita fiscale a domicilio del lavoratore:
tabella visite fiscali

Category:

0 commenti

Condividi   Share
__________________________________________________________________________________________