Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Maternità

Unknown | 12:52 | 0 commenti


La maternità: diritti dei lavoratori
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.
Il diritto al congedo di maternità e l’astensione anticipata dal lavoro per motivi di salute, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, è stato esteso a tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni.
La Finanziaria per il 2008 ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all’età del bambino adottato.
INDENNITA' DI MATERNITA'
La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla Gestione separata dell’Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (“astensione obbligatoria”) e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione.
La libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l’effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell’indennità.
Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all’indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.
LA FLESSIBILITA’
Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
A CHI SPETTA
Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
* Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non siano iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2009, l'aliquota del 25,72%;
* Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti).
* Al padre, lavoratore dipendente, in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre).
QUANTO SPETTA
L’indennità economica pagata dall’Inps alle lavoratrici dipendenti è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro.
Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata è pagata un’indennità pari all’80% ad 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
Alle lavoratrici autonome spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione convenzionale.
L’indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.
ADOZIONI
La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.
LA DOMANDA
Per ottenere l’indennità di maternità:
Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) sia al datore di lavoro, di regola prima dell’inizio del congedo;
* Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) e, ove esistente, al committente, di regola prima dell’inizio del congedo;
* Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all'ufficio Inps di residenza (o domicilio abituale).
La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”.
Alla domanda deve essere allegato in busta chiusa il certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto e la documentazione indicata nel modulo di domanda.
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato.
Il padre può usufruire del congedo parentale anche nel periodo di maternità oppure durante i riposi giornalieri per allattamento della madre.
La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per alcune categorie di lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la PA), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
QUANTO SPETTA
L'indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2009 questo tetto è pari a 14.891,50 euro).
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va presentata all’Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”).

CHI PAGA
L’indennità di maternità obbligatoria o di congedo parentale, generalmente, per i lavoratori dipendenti è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Per alcune tipologie di lavoratori (es. operai agricoli, colf e badanti, lavoratori stagionali, disoccupati o sospesi, iscritti alla Gestione Separata) l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps secondo la modalità di pagamento indicata in domanda (bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale).
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all’indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all’assegno.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un determinato periodo di tempo superiore alla durata della prestazione percepita e, comunque, un periodo superiore a nove mesi.
La domanda va presentata all’ufficio Inps di residenza della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
L'assegno dei Comuni di residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2009 è di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre ha diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all’assegno, viene corrisposta la differenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).

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