Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Statuto ASI






Art. 1 – Costituzione sede, durata e adesioni
E' costituita nell’anno 2012 il 23 gennaio con sede in Palermo, ..........................., con atto costitutivo a parte,  l'associazione  che raggruppa e associa i lavoratori che prestano attività lavorativa nell’ azienda Almaviva con sede a Palermo, denominata in sigla A.S.I.  (Alternativa Sindacale Indipendente
), di seguito detta “associazione” .
La sede potrà essere modificata e potranno essere istituite sedi provinciali di coordinamento o sedi aziendali decentrate.
L’associazione avrà durata di anni cinquanta salvo proroga deliberata dal congresso.
Alla associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri, associazioni sindacali e non.
L’adesione avviene direttamente, previa approvazione del comitato direttivo.
Tale adesione comporta il conferimento del mandato di rappresentanza all’Associazione , l’osservanza dello statuto del Regolamento e dell’atto costitutivo nonché l’obbligo di ottemperare alle decisioni degli organi statutari.

Art. 2 - Finalità
L'associazione (ai sensi di quanto previsto dall’art.14 della legge 300, che  riconosce e garantisce a tutti i lavoratori, all'interno dei luoghi di lavoro, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale in base al riconoscimento esplicito del principio della libertà sindacale sui luoghi di lavoro
 si propone lo scopo di tutelare difendere e rappresentare gli interessi degli associati sia etici che morali ed economici,  migliorandone le condizioni sul posto di lavoro, garantendo loro la valorizzazione della professionalità e la valorizzazione degli individui, secondo principi di libertà ed equità.
A tale scopo l’associazione di Lavoratori può svolgere Attività Sindacale rappresentando secondo principi di equità e giustizia gli interessi dei lavoratori  associati e quelli dei non associati nella contrattazione (decentrata o centrale) di primo o di secondo livello a livello locale, regionale, Nazionale.
Inoltre l’Associazione può  promuovere convegni, conferenze, dibattiti e iniziative inerenti all’approfondimento e al miglioramento dei servizi delle aziende.
L’associazione può inoltre federarsi o firmare protocolli di intesa o patti federativi o di adesione con Organizzazioni Sindacali legalmente riconosciute e pertanto abilitate a rappresentare le istanze dei lavoratori attraverso i vigenti sistemi di relazioni sindacali.
L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 – Soci
Sono soci  i cittadini residenti in Sicilia i quali  sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.
Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e il proprio regolamento.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due mesi;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato.
L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente per delega scritta la composizione degli organi, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 - Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea degli associati;(di seguito detta anche Congresso)
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri.

Art. 6 – Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti gli associati alla associazione.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, mail ).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 16.
 L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 7 – Comitato direttivo
Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 e un massimo di 9 membri.
Esso può cooptare altri 3 membri.
Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e delibera sulle iniziative sindacali e sulle attività che l’associazione dovrà effettuare-
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax,mail ).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione attraverso un apposito Regolamento;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8 – Presidente
Il presidente, di seguito detto anche Segretario  che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente Coordinatore del direttivo aziendale.

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 10- Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del comitato direttivo
La determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 11 - Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 12 - Risorse economiche
Le associazioni traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.
Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13 - Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; è frazionabile attraverso l’espressa indicazione all’atto di sottoscrizione della delega di iscrizione in 13 mensilità e non è dovuta solo  in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea ne’ prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15 - Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 16
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento approvato dalla assemblea degli associati e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 




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