Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Regolamento



Regolamento di attuazione dello statuto ASI

Il presente, approvato dal Comitato Direttivo nominato per incarico dai soci sottoscrittori dell’atto costitutivo ASI (Alternativa Sindacale Indipendente), attua, specifica e regolamenta le modalità applicative dello Statuto ASI.

Parte I   (norme di comportamento generale)
Capitolo I – iscrizione
Art.1 - La domanda di iscrizione ad ASI deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Art.2 - L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.
I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a
svolgere una attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.
I lavoratori dipendenti di ASI, i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito), debbono iscriversi alla Federazione Territoriale di riferimento.

Art. 3 - L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi
contributi.

Art. 4 - Ai sensi ed in specifica dell'art.13 dello Statuto ASI gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Territoriale di appartenenza.
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata,
anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.
Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di
iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La
ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.



Capitolo II – designazione dei rappresentanti ASI

Art. 5 - I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati da ASI, sono tenuti a relazionare periodicamente
alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.
Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Direttivo per i provvedimenti conseguenti ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza del Direttivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria territorialmente competente.
Le nomine avverranno avuta presente l'esigenza di assicurare:
a) la piena autonomia del sindacato;
b) il più alto grado di competenza e professionalità;
c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Art. 6 - Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo dell'Organizzazione.


Parte II   (funzionamento degli organismi dirigenti)
Capitolo III – validità delle sedute e votazioni

Art. 7 - Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 8 - Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Art. 9 - Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo
tanti voti quanti sono gli eleggendi.
Il Segretario Generale e i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Art. 10 - Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione ad ASI; a parità di iscrizione ad ASI, il più anziano di età.


Capitolo IV – dimissioni dagli organismi

Art. 11 - Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte.
Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo V – modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 12 - La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti
di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione.
I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 13 - Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.
I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.


Capitolo VI – il collegio dei probiviri

Art. 14 - Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui allo Statuto di ASI spetta a tutti gli iscritti ed alle
Strutture dell'Organizzazione.
I relativi ricorsi al Collegio dei Probiviri ASI, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.
I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento
del ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni
dalla rilevazione dell'evento.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.
I provvedimenti adottati possono essere reclamati davanti al Collegio che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare in prima ed ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle Strutture sottoposte a gestione ordinaria e straordinaria.
Qualora le Federazioni Nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei Probiviri, decide in unica istanza il Collegio dei Probiviri ASI, al quale il ricorso deve essere inviato entro
il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria  o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri  non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri (laddove presente), previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell’Unione o della Federazione competente, entro il termine di 30 giorni dalla mancata pronuncia.
Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere
in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento
del Collegio dei Probiviri di prima istanza.
Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.
Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno;
nonché dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Art. 16 - Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art.14 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia,
purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 17 - La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la
validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.
Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

  
Parte III   (patrimonio, bilanci ed ispezioni)
Capitolo VII – il patrimonio

Art. 18 - I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio di ASI e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
Di tali beni l’Associazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio
stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente all’Associazione o alle singole strutture.
Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio dell’Associazione e delle sue strutture, dovranno
in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti
legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 19 - Le organizzazioni nazionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.
I rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni
che rappresentano.
I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.
Le strutture ai vari livelli dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti
a norma di quanto previsto dalle vigenti normative di legge.
Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare
al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 196/2003).
Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).


Capitolo VIII – i bilanci

Art. 20 - La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Organizzazione. Essi devono essere verificati dai Comitati Direttivi referenti, approvati dai competenti organismi delle strutture ed inviati, entro il primo trimestre di ogni anno ad ASI.


Capitolo IX – ispezioni

Art. 21 – L’Associazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni territoriali a qualsiasi livello.
Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse
vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.
Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai
relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia
dallo Statuto di ASI.

Regolamento di attuazione dello Statuto approvati dal Comitato Direttivo ASI, con votazione unanime e riunito nella sua totalità in data 15 febbraio 2012.


Segretario Generale                                                             Coordinatore Direttivo Aziendale
Salvatore Montevago                                                            Angela Giambona





Comitato Direttivo Aziendale


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